22 Aprile 2024

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI STRANIERI: ASPETTI LEGALI

CENNI UTILI IN CAMPO LEGALE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI IN TICINO/SVIZZERA DA PARTE DI STRANIERI (AD ES. UN ITALIANO, TEDESCO, RUSSO, INGLESE, FRANCESE, …)

Testi realizzati dall’Ing. G.G. Luijten per maggiori informazioni e approfondimenti: www.luijten.ch
Attenzione: le leggi possono subire variazioni e aggiornamenti.

 L’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di stranieri è limitato dalla Legge federale “Lex Koller” (chiamata nel passato “Lex Friedrich”). Raccomandiamo vivamente di identificare fin dall’inizio quale tipo di acquisto immobiliare sarà ammissibile.

La Legge “LAFE” del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (“LAFE”) limita l’acquisto di immobiliari da parte di stranieri. La “LAFE” è una Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero.

Quando si acquista un immobile si è quindi sempre soggetti ad approvazione “LAFE”. In pratica bisogna chiedere preventiva autorizzazione all’autorità cantonale. La procedura è complessa e si consiglia il supporto di un avvocato locale per gestire la procedura. Inoltre, il processo di approvazione “LAFE” può richiedere diversi mesi prima di essere completato. Solo le seguenti categorie non sono soggetti alla”LAFE”:

  • I cittadini svizzeri, anche quelli in possesso di più nazionalità
  • Cittadini degli Stati membri della Comunità Europea o dell’Associazione Europea di Libero Scambio che hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera
  • Cittadini di altri paesi, con una permesso di residenza “C” per la Svizzera. Questo permesso è l’ultimo passo prima di ottenere la cittadinanza a tutti gli effetti. In pratica viene rilasciato, a seconda dei casi, dopo 5/10 anni di residenza in Svizzera.

L’autorizzazione “LAFE” viene generalmente concessa per l’acquisto di una case di villeggiatura che si trovi in una zona turistica, così come viene definita dal Cantone, avente superficie non superiore a 200 mq (inclusa la cucina, ingresso, bagno(i), piscina coperta, sauna, ma esclusa la cantina, i balconi e le scale), e il cui terreno abbia un’area superiore a 1000 mq. Immobili (come ad esempio abitazioni, ville, appartamenti in città, case popolari, ecc) in luoghi “non turistici” sono soggetti ad un processo molto rigoroso di approvazione, e, in pratica, l’approvazione raramente è concesso ai non residenti.

Inoltre un massimo di un terzo dei metri quadrati lordi del condominio puo’ essere venduto a stranieri e il valore catastale dell’immobile deve ammontare almeno CHF 300,000,-.

Questa cifra corrisponde in genere a un prezzo di vendita di CHF 700.000,-.

Occorre inoltre essere consapevoli che vige un sistema di quote sul numero di case per le  vacanze annualmente vendute agli stranieri. Una volta che il contingente specificato è stato superato, bisogna attendere l’anno successivo per ottenere l’approvazione.

Come parte del processo delle “LAFE”, uno straniero non residente deve mettere in evidenza stretti legami con il luogo nel quale prevede di acquistare la casa. Ad esempio, il fatto che abbiate trascorso le vacanze estive sin dall´infanzia è riconosciuto dal Cantone come un valido motivo per la concessione dell’approvazione. Una volta che il Cantone ha concesso l’approvazione, il permesso federale diventa in genere una formalità.

Si raccomanda di prendere la approvazione”LAFE” molto seriamente. I dettagli si possono trovare nel seguente articolo pubblicato dall’Ufficio federale di giustizia: “Acquisto di fondi da parte di persone all’estero” (Ufficio Federale di Giustizia).

Dobbiamo segnalare infine che possedere una proprietà in Svizzera non implica automaticamente che si possa diventare un residente permanente.

fonte: http://www.luijten.ch (accesso agosto 2011)

ALTRE INFORMAZIONI FISCALI UTILI DA TENERE CONTO QUANDO SI ACQUISTA CASA IN TICINO/SVIZZERA DA PARTE DI UN UTENTE STRANIERO:

alla pagina dedicata alla fiscalità negli acquisti di immobili in CH (Ticino)